La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha soppresso ogni previgente forma di prelievo sui rifiuti (TARSU - TARES) e ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la nuova tassa TARI.
Il presupposto applicativo della TARI è il medesimo della TARES e dunque è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
Il calcolo del tributo viene effettuato dall'Ufficio, che invia al domicilio dei contribuenti l'avviso di pagamento corredato dai moduli di versamento F24 precompilati.
Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate (parte fissa) e del numero dei componenti il nucleo familiare (parte variabile).
Sono previste tariffe differenziate per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 o più occupanti.
Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati (parte fissa) e della Tipologia di attività svolta (parte variabile).
Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze.
Sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla provincia di Milano (per l'anno 2018 è pari al 5%).
Il Codice Ente del Comune di San Vittore Olona è I409. Il codice tributo della TARI è 3944.
Ufficio Tributi: Responsabile Dr.ssa Gabriella Caramagno
Palazzo Municipale - 1° Piano
tel. 0331488930 - 488931 - 488932
fax 0331519428
e-mail: t.giordano@sanvittoreolona.org
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Le modalità di versamento della TARI per l'anno in corso sono state determinate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2018.
La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
Le tariffe della TARI per l'anno 2019 sono state approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2018.
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge stabilità 2014);
- Regolamento IUC (parte terza).
In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento TARI contattare l'Ufficio Tributi.